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La trascrizione fonetica forense

La trascrizione fonetica forense è la stesura del linguaggio parlato che si acquisisce attraverso l’ascolto di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione già registrate.
La registrazione si esegue sempre e comunque mediante l'uso lecito di strumenti di ripresa visiva e sonora.
Per quanto riguarda invece le attività di registrazioni illecite ci si riporta integralmente alla normativa di riferimento ex art 615 bis C.P.
La ricostruzione delle conversazioni sono basate sull’ordine cronologico delle battute individuali, tenendo in considerazione anche i temi affrontanti dai partecipanti.
La collocazione temporale dell’evento registrato viene indicato e sistemato con cronologia metodologica che segue un dato scientifico ed univoco del giorno, mese e anno, e dell’orario di riferimento.
La consulenza tecnica di parte può costituire un valore probatorio in ambito penale.

La trascrizione in forma peritale, asseverata con giuramento, rientra comunque nelle attività difensive della parte, però Il valore probatorio di essa viene affidata alla valutazione imprescindibile del giudice

Cass., sez. V, 25 ottobre 2017, n. 49016


COMMENTO
 

Registrazione di conversazioni - whatsapp - prova documentale - utilizzabilità - acquisizione del supporto.
La registrazione di conversazioni svoltesi sul canale informatico denominato whatsapp, costituisce una forma di memorizzazione di un fatto storico, della quale si può certamente disporre legittimamente ai fini probatori, trattandosi di una prova documentale, tuttavia, l'utilizzabilità della stessa condizionata dall'acquisizione del supporto - telematico o figurativo - contenente la menzionata registrazione, svolgendo la relativa trascrizione una funzione meramente riproduttiva della principale prova documentale: tanto perchè occorre controllare l'affidabilità della prova medesima mediante l'esame diretto del supporto onde verificare con certezza sia la paternità delle registrazioni sia l'attendibilità di quanto da esse documentato.

Cassazione, sentenza n. 17552 del 6 maggio 2021


COMMENTO


La riproduzione tramite screenshot di una conversazione oramai cessata può essere, pertanto, pienamente ammessa come mero documento, al pari di una fotografia o di un qualsiasi altro mezzo idoneo, la cui rilevanza e attendibilità sarà valutata liberamente dal giudice.
La Corte, in conclusione, non ha ritenuto necessario attivare un approfondimento tecnico.
Pertanto a oggi è pienamente legittima non soltanto la produzione di sms e chat quali prove documentali, ma anche la produzione di uno screenshot, cioè la realizzazione di una fotografia dello schermo di un telefono cellulare, delle conversazioni intrattenute via chat.

La Perizia giurata come mezzo di prova delle parti private

Le prestazioni d’opera intellettuali e consulenza giudiziaria del professionista

Dispositivo dell'art. 2230 Codice civile

La prestazione d’opera intellettuale è l’attività del professionista basata su condizione intellettiva che prevale sull’attività tecnica .

La consulenza giudiziaria è l’attività basata su conoscenze giuridiche, tecniche, complesse valutazioni scientifiche e statistiche che il professionista esperto svolge sotto la propria responsabilità .

L’attività specialistica del Consulente di Parte consiste nella scelta tecnica/scientifica dell’operazione peritale, che permette di sostenere argomentazioni con necessari presupposti giuridici collegati all’esito del giudizio.

Formula del giuramento di Perizia

L’atto si formalizza presso l’Ufficio Asseveramento Perizie e Traduzioni del Tribunale Ordinario

Il Cancelliere, previa ammonizione sulla responsabilità penale (art.483 C.P.) derivante da dichiarazioni mendaci, invita il comparente al giuramento, che egli presta ripetendo: “Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto all’incarico affidatomi al solo scopo di far conoscere la verità

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